L'”inclusione che esclude”. Protesta del Movimento Educatori Professionali e Pedagogisti di Puglia
Non sono trascorse neppure 24 ore dall’ultima ed ennesima protesta in Regione organizzata dagli educatori professionali di Bari e provincia, ormai consunti dalle condizioni di lavoro sempre più precarie e vessatorie ed impegnati da anni nel servizio di assistenza specialistica scolastica presso le scuole di Bari, che la Città Metropolitana “risponde” al loro appello, sfidando apertamente gli stessi, mediante una comunicazione a firma del dirigente del Servizio Controllo Fenomeni Discriminatori, che ha fatto il giro di tutte le segreterie degli Istituti Secondari di II grado di Bari, precisando testualmente “CHE POSSONO USUFRUIRE DEL SERVIZIO ESCLUSIVAMENTE GLI STUDENTI IN POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE DI DISABILITA’ GRAVE, AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 3 DELLA L.104/92”.
Una manovra del tutto arbitraria e illegittima, in quanto priva di alcun fondamento normativo regionale o nazionale, e gravemente discriminatoria nel riconoscimento dei diritti e lesiva nella tutela della dignità umana, perché esclude, di fatto, la maggioranza degli alunni disabili iscritti nelle scuole e lo fa proprio all’interno del servizio più importante di inclusione sociale, sic!
L’art. 13, L.104/92, e l’art. 42 D.P.R. 617/77 NON PREVEDONO GERARCHIE DI DIRITTO TRA IL COMMA 1 ED IL COMMA 3 AI FINI DELL’ACCESSO AI SERVIZI DI SUPPORTO EDUCATIVO. TALI DISPOSIZIONI DI LEGGE CERTIFICANO UNA CONDIZIONE DI DISABILITA’, CHE SIA PIU’ O MENO GRAVE, MA PUR SEMPRE RICONOSCIUTA DALLO STATO.
Un paradosso a dir poco grottesco: il servizio di Controllo dei Fenomeni Discriminatori che discrimina all’interno della L.104 gli alunni portatori di un handicap “meno grave” da quelli considerati “più gravi”.
Un atteggiamento di “Zaloniana” memoria, che sfiora la comicità, se non fosse tragico nei suoi effetti, del tutto mancante di tatto nello stigmatizzare dei minori, inquadrandoli per “categorie di sventurati”.
Non vi è dubbio, pertanto, che a TUTTI i minori rientranti nelle categorie, di cui all’art. 3 comma 1 e 3, L.104/92, debba essere riconosciuta l’assistenza educativa richiesta, la quale, si badi bene, non è di natura didattica propria dell’insegnante di sostegno, ma trattasi di un’attività di supporto materiale individualizzato, finalizzata ad assicurare agli alunni, affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, una piena loro integrazione scolastica attraverso l’attuazione di interventi educativi diretti ad agevolarli nelle diverse necessità personali e sociali, ai fini di una loro piena partecipazione alle attività scolastiche e formative.
Tale servizio, infatti, trova proprio il suo fondamento normativo nel richiamato art. 13 comma 3 della L. 104/92, il quale riconosce “…l’OBBLIGO PER GLI ENTI LOCALI di fornire assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap…”.
A corroborare la succitata disposizione normativa, viene in aiuto l’art. 2 della L.67/2006, la quale definisce “discriminazione indiretta, qualsiasi disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento, apparentemente neutri, che mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone”.
Non da meno, la conseguenza immediata della discriminazione degli alunni disabili della nostra città e della nostra Regione, si sta già riflettendo sui contratti di lavoro degli educatori che stanno subendo sostanziali e ingiustificati tagli, minando dalle basi l’esistenza del servizio stesso e l’importanza del ruolo educativo nella società.
Il Movimento Educatori Professionali e Pedagogisti di Puglia