Il diritto calpestato dietro le sbarre

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Rebibbia, 18 gennaio 2025 – 382° giorno di carcere. Nella lunga battaglia per combattere il sovraffollamento, lo scorso anno c’è stata una serrata discussione tra chi, come noi, sottolineava la necessità di prendere provvedimenti straordinari e chi, come i responsabili del Ministero della Giustizia, diceva che si dovevano solo sollecitare i Tribunali di Sorveglianza ad applicare i provvedimenti già previsti dall’ordinamento.

Infatti al Ministero di Via Arenula, per dare seguito a questi intendimenti, nel corso dell’estate avevano istituito una “task force” che, coinvolgendo i magistrati di sorveglianza, doveva far concedere “a più di 10.000 persone detenute” il beneficio delle pene alternative.

Oseremmo dire che il provvedimento non ha funzionato, non solo perché i dati sul sovraffollamento sono continuati ad aumentare, ma anche per le nostre esperienze concrete qui a Rebibbia. Vi vogliamo raccontare alcuni casi emblematici della “parsimonia” con cui i Tribunali di Sorveglianza applicano le leggi che permettono alle persone detenute di uscire dal carcere al termine dei “percorsi trattamentali” previsti dall’Ordinamento penitenziario. Questi casi non sono delle eccezioni, sono la normalità di quanto avviene qui dentro.

Cominciamo da Ionel V. – una persona detenuta rumena di 33 anni – che è ancora in carcere mentre vi scriviamo, perché il magistrato di sorveglianza non ha concesso ancora la liberazione anticipata prevista dalla legge. Questo non è un “beneficio”, è un diritto: se una persona detenuta mantiene una buona condotta, non ricevendo né rapporti né provvedimenti disciplinari, ogni 6 mesi di detenzione gli devono essere detratti 45 giorni dal fine pena. Ebbene Ionel da 7 giorni è carcerato sine titulo perché applicando la liberazione anticipata di cui aveva diritto, doveva essere scarcerato il 13 gennaio. Chi risarcirà Ionel dei 7 e forse più giorni di vita che gli sono stati letteralmente rubati?

Poi c’è Mauro S., che è finito in carcere per la mancata notifica di una pena definitiva a 4 mesi. Se qualcuno si fosse degnato di notificargli in tempo quella condanna, lui avrebbe potuto chiedere la sospensione dell’ordine di esecuzione e l’affidamento in prova. Appena entrato in cella, per cercare di rimediare, Mauro ha chiesto al Magistrato di Sorveglianza l’applicazione della Legge 199 che consente la “detenzione presso il domicilio” alle persone detenute che devono scontare meno di 18 mesi di galera. Ma niente da fare: il povero Mauro è qui con noi da tre mesi e mezzo ed è arrivato a 15 giorni dal fine pena. Una detenzione subita solo per una negligenza dell’Amministrazione giudiziaria, non si è voluto neppure farla scontare in detenzione presso il domicilio. Insomma come si dice: siccome hai avuto una bastonata ingiusta, te ne diamo un’altra ancora più ingiusta…

Ma anche Ivano P. – una personcina così stramba e sfasata da essere affettuosamente diventato la “mascotte” del reparto – si è fatto 3 anni e 6 mesi di cella arrivando alla fine della pena, senza accedere a nessun beneficio, neppure un giorno di permesso e tantomeno la “detenzione presso il domicilio” prevista dalla citata Legge 199. Aveva tutti i requisiti di buona condotta per accedervi, ma purtroppo per “i misteri delle carceri italiane” ha scontato tutto fino all’ultimo giorno. Quando l’hanno chiamato liberante, si è caricato il suo sacco sulle spalle e si è messo a correre verso l’uscita senza neppure salutare nessuno, come chi giustamente fugge da un incubo.

Veniamo a Michele D. – 23 anni, capelli lunghi e cerchietto da Apache, fisico statuario, irrequieto e gentile come un fanciullo, adorato da tutto il personale femminile – che ha ottenuto il beneficio dell’affidamento in prova fuori dal carcere. Tutto bene? No, perché il Tribunale di Sorveglianza glielo ha concesso dopo due anni di attesa ed esattamente 15 giorni prima del normale fine pena. Speriamo che in questi 15 giorni non accada nessun incidente, altrimenti rischia pure di essere accusato di “evasione”. A differenza di Ivano, Michele non sapeva più chi salutare, abbracciare e riabbracciare. Alla fine gli agenti della penitenziaria l’hanno dovuto prendere di peso e buttare fuori dal reparto.

E infine, dulcis in fundo, c’è il caso di Marco S., un quasi sessantenne artigiano delle riparazioni meccaniche, con le mani veramente d’oro. Entra in carcere da incensurato a ottobre 2020 per una condanna definitiva a 6 anni e 2 mesi, già ad aprile 2021 firma un contratto di lavoro con l’Amministrazione con la mansione di “idraulico”. In base a questo contratto ha accesso a tutti i reparti, da quelli precauzionali, a quelli dei collaboratori di giustizia sino a quelli dell’alta sicurezza e quelli ex art. 41 bis o.p., quindi una persona con un’affidabilità assoluta. Nei termini previsti dalla legge chiede un permesso premio e poi un secondo con esplicita richiesta della scindibilità del cumulo, ma per entrambi riceve il rigetto con la motivazione che manca la “sintesi trattamentale” necessaria per accedere ai benefici. In realtà la prima sintesi trattamentale è stata redatta dopo 5 anni (quando dovrebbe essere scritta subito dopo i primi 6 mesi di detenzione), mentre sulla scindibilità del cumulo il magistrato di sorveglianza si limita a rimanere silente. Ci domandiamo: ma se una persona che non ha mai tradito l’enorme fiducia che l’Amministrazione gli ha dato, dopo tutto il lavoro prestato a qualsiasi ora del giorno o della notte, 7 giorni su 7, non viene premiata neppure con un giorno di permesso, che senso ha la rieducazione carceraria? Dopo il danno la beffa: la pena termina il 24.01.2026, ma la Camera di consiglio del Tribunale per la concessione dell’affidamento in prova viene fissata il 24.02.2026, cioè un mese dopo l’uscita di Marco dal carcere. Il Sistema premia chi si comporta bene…

Quello che vorremmo far capire a tutte le brave persone amanti, come noi, della legge e dell’ordine, è che carceri sovraffollate e abbandonate a se stesse, come quelle italiane, non sono “un esemplare strumento di punizione”, ma solo un’istituzione antimeritocratica e fuori dalla legge, che mette ancora più in pericolo la sicurezza dei cittadini.

Perché se si insegna alle persone detenute che mantenere o meno una buona condotta è del tutto indifferente e che anche dei Tribunali e delle istituzioni statali possono violare la legge senza che nessuno dica niente, come pensate che queste persone usciranno dal carcere? Più serene o più incattivite? Più o meno rispettose delle istituzioni?

A voi l’ardua risposta.

Gianni Alemanno e Fabio Falbo