Punire, responsabilizzare, reinserire: la sfida della giustizia penitenziaria

Prison Cells

Prision Cells at Old Idaho Penitentiary in Boise, Idaho

La funzione rieducativa della pena costituisce uno dei principi fondamentali del sistema penale italiano ed è sancita dall’articolo 27 della Costituzione, secondo cui le pene devono tendere alla rieducazione del condannato. Attraverso questa intervista desideriamo approfondire il ruolo del Tribunale di Sorveglianza nel promuovere il reinserimento sociale delle persone detenute, analizzando le sfide del sistema penitenziario e le prospettive per rendere sempre più concreta la finalità rieducativa della pena. Ne parliamo con la dott.ssa Simonetta Rubino, presidente reggente del Tribunale di Sorveglianza di Bari.

Dott. ssa Rubino, potrebbe presentare ai nostri lettori il Suo ruolo e spiegare quali sono le principali funzioni del Tribunale di Sorveglianza?

Il mio ruolo è quello di Magistrato di Sorveglianza. Per spiegare in termini chiari quale è la funzione della Magistratura di Sorveglianza occorre una necessaria premessa: quando viene pronunciata una sentenza di condanna ad una pena detentiva, è necessario che quella condanna, una volta divenuta definitiva, venga eseguita nel rispetto della persona detenuta.

Ebbene, il ruolo della Magistratura di Sorveglianza  è innanzitutto quello di vigilare, disponendo al riguardo di significativi poteri di intervento, sull’esecuzione della pena e di assicurare che quella pena venga eseguita nel pieno rispetto dei diritti che l’Ordinamento Penitenziario (del 1975) assicura al detenuto.

Gli organi della Magistratura di Sorveglianza si occupano dunque della fase esecutiva della condanna alla pena detentiva giungendo anche a modularne e modificarne le modalità di esecuzione.

Orbene, le specifiche competenze della MS (Magistratura di Sorveglianza) comprendono una svariata molteplicità di compiti: le decisioni sulle istanze dei detenuti in materia di benefici e di reclami, la vigilanza sull’organizzazione degli istituti penitenziari, la gestione delle misure alternative e delle misure di sicurezza, la concessione della grazia la cui titolarità è attribuita dall’art. 87 comma 11 Cost. al Presidente della Repubblica (e la cui istruttoria è rimessa al MS), la riabilitazione istituto il cui scopo (estinzione degli effetti penali della condanna, ivi comprese le pene accessorie) concorre a realizzare il principio del finalismo rieducativo della pena.

In che modo il principio costituzionale della funzione rieducativa della pena orienta il lavoro del Tribunale di Sorveglianza e quali sono gli elementi principali che vengono valutati per accertare il percorso di cambiamento e di reinserimento di una persona detenuta?

Nello svolgimento di tale delicatissimo compito l’organo di Sorveglianza è guidato dal principio costituzionale di altissima civiltà giuridica che è quello della finalità rieducativa della pena, dettato dall’art. 27.3, seconda parte, Cost. secondo cui: “le pene devono tendere alla rieducazione del condannato”.

La realizzazione del finalismo rieducativo impone che la pena, quella comminata in sede di cognizione, venga modulata in fase esecutiva e l’espressione più significativa del “finalismo rieducativo” è proprio nell’ordinamento penitenziario che, superando la logica della esclusività della pena detentiva, ha offerto alla Magistratura di Sorveglianza una vasta gamma di strumenti normativi tutti funzionali alla prevenzione ed alla rieducazione del condannato.

I principali strumenti – entrambi il risultato dell’affermazione del principio rieducativo della pena – sono rappresentati dal trattamento rieducativo e dalle misure alternative alla detenzione.

Ed ecco che qui emerge la funzione principe della Magistratura di Sorveglianza: il nucleo sanzionatorio del provvedimento giurisdizionale può essere nella sua concreta fase esecutiva, modificato, non già nel quantum bensì nel quomodo: e siffatte modificazioni possono avvenire solo ad opera di un giudice specializzato vale a dire dalla Magistratura di Sorveglianza peraltro con precise garanzie ed all’interno di un procedimento giurisdizionalizzato qual è il procedimento di sorveglianza.

E solo l’organo di Sorveglianza, nell’osservare e seguire il detenuto nel corso della esecuzione della sua condanna, può – a mezzo di una messa di strumenti – giungere a stimare che quel detenuto meriti di eseguire la condanna originariamente inflittagli, in modalità diverse da quelle restrittive, ma per ragioni che non si rivolgono più al passato, vale a dire alla gravità del reato commesso, ma al presente ed al futuro.

Ma tale evenienza non deve però lasciar temere che così facendo si incida – vulnerandolo – sul principio della certezza della pena – e qui il titolo del tema che proponete è interessante laddove richiama due concetti solo apparentemente contraddittori del PUNIRE e REINSERIRE – perché la certezza di quella pena inflitta dai giudici della cognizione deve essere intesa come certezza che, in presenza di un reato, l’ordinamento statuale interverrà comunque nel modo più adeguato per scongiurare il pericolo dell’impunità del colpevole.

Ecco allora la necessaria risposta dei più appropriati interventi (intra ed extramurari) e la necessità che quindi anche nella fase esecutiva, il condannato sarà con certezza affidato a degli organi che ne valuteranno adeguatamente la propensione a delinquere, e che penseranno a soluzioni, quali l’affidamento ad una comunità, l’inserimento in un programma di formazione, o l’offerta di un lavoro, adeguati allo scopo di prevenire il pericolo che il soggetto torni a delinquere.

Dunque sì il principio della continua tensione alla rieducazione di cui all’art. 27 Cost. è il faro che guida l’operato degli organi della Magistratura di Sorveglianza che si avvalgono, nel loro compito, della competenza di diversi soggetti quali lo UEPE (Ufficio Esecuzione Penale Esterna), gli educatori che operano all’interno degli istituti carcerari (psicologi, medici ecc.) che “osservano” i detenuti relazionando ai magistrati in ordine all’andamento del loro cammino detentivo e degli sviluppi e della maturazione della loro consapevolezza circa gli illeciti che li hanno infine portati ad “entrare in carcere”.

Il Magistrato di Sorveglianza nel suo quotidiano operare deve avere quale intimo imperativo il “conoscere per giudicare”, metodo che si impone affinchè si abbia una adeguata e maggiore consapevolezza di cosa quella sanzione poi comporta.

Gli elementi principali che vengono valutati per accertare il percorso di cambiamento e di reinserimento di una persona detenuta sono desunti dalla relazione relativa all’osservazione del detenuto.

Va fatta una premessa per me fondamentale: anche l’autore del crimine più orribile può, con un atto di responsabilità individuale, intraprendere un cammino di revisione critica del proprio passato e di ricostruzione della propria personalità alla luce dei valori condivisi dalla società civile. E in questo possibile percorso umano, il carcere dovrebbe aiutare.

Fatta tale premessa, dicevo che nel percorso che il condannato intraprende, esso viene dunque osservato dagli educatori che relazionano periodicamente al magistrato fornendogli in tal modo gli elementi affinché poi il magistrato possa concedere o meno quel beneficio penitenziario che quel detenuto dovesse ad un certo punto del suo cammino detentivo invocare.

Il detenuto, una volta entrato in carcere, avvia un preciso percorso regolato dalle norme dell’Ordinamento Penitenziario secondo il quale al centro dell’esecuzione delle misure restrittive della libertà personale deve esserci la figura del detenuto come «persona» per la quale viene stabilito il percorso trattamentale che più gli si addice.

Il Magistrato di Sorveglianza vigila dunque sulla esecuzione e segue l’andamento del trattamento di ogni singolo detenuto e vigila che ad ogni singolo detenuto siano assicurati tutti gli interventi previsti dall’Ordinamento Penitenziario nel quale, non a caso furono scorti i profili di una sorta di «carta dei diritti» dei detenuti: ed infatti è corretto parlare di “diritto” al trattamento penitenziario (inteso come offerta di interventi più o meno diretti alla risocializzazione, (lavoro, l’istruzione, la religione e le attività culturali, ricreative e sportive, nonché i contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia), poiché esso è caratterizzato dall’assenza di qualsiasi carattere impositivo e presuppone sempre un’adesione volontaria da parte del condannato.

E  a questo proposito è bene dire che la riforma penitenziaria nel 1975 ebbe a modificare l’idea secondo la quale il carcere fosse l’unico luogo capace di consentire l’esecuzione della pena ed inserì nel sistema giuridico la prospettiva di un’esecuzione all’esterno dell’istituto penitenziario nonché l’idea – frutto di importanti sviluppi normativi (si pensi al “diritto all’affettività”) che il carcere dovesse essere concepito come un luogo all’interno del quale dovessero essere predisposti tutti gli interventi, materiali e psicologici, capaci di far assumere al soggetto un nuovo orientamento per la vita futura.

Ecco dunque che tutti questi interventi vengono poi inseriti in un programma individualizzato di trattamento, avulso da rigidi automatismi ed improntato sulla necessaria valutazione caso per caso, adattato, cioè ad ogni singolo detenuto che è infatti suscettibile di venire integrato o modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso dell’esecuzione.

In questo percorso, come accennato, fondamentale è l’osservazione scientifica della personalità del condannato che orienta l’operato e le decisioni del Magistrato di Sorveglianza.

Gli elementi quindi che orientano i giudici della Sorveglianza sono – oltre che oggettivi, dettati cioè dalla ricorrenza di requisiti di ammissibilità di un qualsivoglia beneficio penitenziario che il condannato/detenuto invochi (e che sono stabiliti dalle norme penali)-, ovviamente soggettivi e, come appena detto, il Magistrato li desume dall’esame dell’osservazione scientifica della personalità del detenuto e in tale esame il Magistrato si muove con cautela valorizzando gli elementi positivi che indichino la sussistenza di comportamenti tali da denotare il ravvedimento del condannato e quindi che costituiscano la base proseguire efficacemente quel progressivo reinserimento armonico della persona nella società, che costituisce l’essenza della finalità rieducativa.

Quali sono i fattori che più frequentemente favoriscono, oppure ostacolano, il reinserimento della persona dopo la scarcerazione?

Senz’altro ai fini di un adeguato trattamento rieducativo i fattori che in maniera più incisiva favoriscono il percorso rieducativo sono il lavoro e l’istruzione.

Negli istituti penitenziari ritengo debba essere favorita in ogni modo l’attività lavorativa dei detenuti e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale in modo da configurarsi quale modalità principale di esecuzione della pena detentiva in ragione del rilievo che la Costituzione dà al lavoro come principio fondante della Repubblica “l’elemento lavoro riveste eccezionale importanza e costituisce indubbiamente, se non l’unico, il più importante strumento del trattamento rieducativo” e ritengo che il lavoro sia il fattore che più di ogni altro favorisca l’inserimento del soggetto nella società una volta conclusa la sua condanna.

Pari rilievo va riconosciuto al fattore dell’istruzione. La formazione culturale e professionale negli istituti penitenziari oggi è curata mediante l’organizzazione di corsi della scuola d’obbligo e corsi di addestramento professionale, mentre solo in via facoltativa è prevista l’istituzione di scuole di secondo grado. Sono inoltre agevolati gli studi universitari, per corrispondenza o tramite radio e televisione.

L’istruzione è evidente quale ruolo importante giochi nel percorso di rieducazione del condannato, configurandosi quale strumento rivolto, oltre che ad un approfondimento della formazione scolastica e professionale, alla promozione di nuovi interessi stimolando un miglioramento complessivo delle conoscenze e della personalità dell’individuo.

Quanto è importante in questo percorso il sostegno della famiglia e della rete sociale?

Ovviamente anche il contesto familiare riveste un ruolo fondamentale sia nel corso della esecuzione della condanna – ove si pensi al sostegno affettivo che tale risorsa, se autentica, sia in grado di offrire al detenuto nel reggere la fatica della reclusione, sia quale stimolo alla prosecuzione al cambiamento.

Nella Sua esperienza, vi sono percorsi di persone che, una volta espiata la pena, sono riuscite a reinserirsi positivamente nella società? Quali elementi hanno contribuito maggiormente a questo risultato?

Nella mia personale esperienza ho avuto il piacere di verificare la positiva esperienza detentiva effettuata da alcuni detenuti che, conclusa la loro condanna hanno avviato una personale vita sociale grazie alla disponibilità di un lavoro. In altri casi anche il sostegno di affetti familiari ho accertato quanto abbia contribuito a mantenere ferma la volontà di proseguire nei binari della recuperata strada della legalità.

All’interno degli istituti penitenziari è presente la figura del cappellano o di altre figure di assistenza spirituale. Quale ruolo possono svolgere nel percorso umano e di responsabilizzazione della persona detenuta? Ritiene che la dimensione spirituale e il confronto con una figura religiosa possano contribuire al cambiamento personale e al reinserimento sociale, anche in una società caratterizzata da sensibilità e percorsi diversi?

All’interno degli istituti penitenziari è certamente presente la figura pronta a porgere assistenza spirituale in favore del soggetto detenuto e che potrà svolgere un ruolo senz’altro significativo in quel percorso umano e di responsabilizzazione della persona detenuta ovviamente nella misura in cui il detenuto sia adeguatamente aperto e disponibile all’ascolto, disponibilità e fiducia, elementi indiscutibilmente necessari per ogni forma di proficuo confronto.

Quale ruolo hanno le misure alternative alla detenzione nel raggiungimento degli obiettivi rieducativi previsti dall’ordinamento?

Una delle principali funzioni del MS è quella di concedere le Misure Alternative al carcere. Da tempo ed è noto a tutti quanto il pesante tema del sovraffollamento carcerario abbia accelerato quella civile visione che, ove possibile, ipotizza di eseguire la condanna al di fuori delle mura carcerarie. Mentre all’origine le ragioni di individuare un’alternativa al carcere erano dettate da politiche esclusivamente sociali e culturali e si sono via via così sviluppate ed ampliate, oggi la fotografia delle misure alternative restituisce un’idea impressionante e traduce l’evoluzione del sistema di esecuzione penale tutta basata sulla chiara scelta – dettata dall’emergenza – di superare l’esclusività della pena detentiva.

Quella è la prospettiva. Non c’è qui lo spazio per affrontare il tema come esso meriterebbe.

Le ultime novità legislative le conosciamo: mi riferisco alla l. n. 140 del 21 agosto 2026 che puntando a favorire il recupero dei condannati tossico o alcoldipendenti, ha previsto una nuova figura di misura alternativa che richiede, tuttavia, la presenza e disponibilità sul territorio italiano, di strutture comunitarie atte ad ospitare detenuti che presentino determinati problemi. Ma, di fatto, le risorse non ci sono e le risposte normative al tema urgente del sovraffollamento carcerario si rivelano sempre inadeguate.

Gli UEPE – organi istituzionalmente preposti allo svolgimento di fondamentali funzioni per il raggiungimento finale dell’obiettivo di applicare le Misure Alternative al pari delle Comunità terapeutiche del tutto insufficiente nella loro capienza a rispondere alle esigenze della umanità dei tossicodipendenti – hanno in carico eserciti di condannanti, sono in affanno e non sono in grado di reggere e rispondere adeguatamente alle competenze richieste per una valida risposta alla suddetta recente ipotesi normativa.

Allora una riflessione: certamente l’enorme sviluppo delle Misure Alternative conforta perché è indice di una continua evoluzione del processo di civilizzazione della concezione della pena, ma allarma nella misura in cui non è accompagnato dalle necessarie risorse per rendere effettiva la concedibilità di quelle Misure Alternative.

La società è realmente pronta ad accogliere chi ha scontato la propria pena oppure persistono pregiudizi che rendono più difficile il reinserimento?

Non posso che riconoscere che vi è una dannosa “frattura” tra realtà carceraria e realtà esterna. È quanto lamenta il detenuto: le difficoltà del soggetto “uscito dal carcere” sono infinite. La società a mio avviso non è pronta ad accogliere – e uso questo termine nell’accezione più cristiana della parola – chi ha sbagliato. Il cammino della società in questo senso è, a mio avviso, ancora lungo e parimenti arduo.

Se dovesse rispondere con un semplice “sì” o “no” alla domanda “Il carcere rieduca?”, quale sarebbe la Sua risposta e perché?

Se mi si chiede se in base alla mia esperienza ed idea il carcere rieduca, la mia risposta è negativa. È una risposta che origina da una personale mia ideologia secondo cui non è togliendo la libertà che si educa ad esercitare bene quella libertà ma anche da una concreta presa d’atto della nostra realtà carceraria: gli istituti carcerari del nostro territorio operano nella stragrande maggioranza dei casi in condizioni non adeguate a che si attui il principio costituzionale dettato dall’art. 27. Io ho la vigilanza sulla Casa Circondariale maschile di Trani e posso con certezza sostenere che tutte le figure professionali che vi lavorano, operano con una fatica ammirevole, in quanto sotto costante organico, ed in condizioni di continuo allarme sotto il profilo della sicurezza.

Mi si chiede quali interventi o riforme ritengo necessari per rendere il sistema penitenziario sempre più efficace nel favorire il cambiamento e il reinserimento sociale delle persone condannate. Poche e nette parole: intervenire in maniera coerente e consapevole, in regime strutturale e non solo emergenziale perché rischia di divenire ingiusta una giustizia penale proclamata come efficace solo sula carta ma che fallisce nella realtà perché le ottime dichiarate potenzialità di fatto sono frustrate dalla mancanza dei mezzi e strutture. Personalmente auspico – in chi legifera – una maggiore consapevolezza in ordine a determinate drammatiche realtà posto che, ad esempio (ma è un esempio drammaticamente significativo), diversamente da quanto è stato autorevolmente affermato, vi è una stretta correlazione tra suicidi e sovraffollamento.

Sono infine persuasa che il settore ove oggi occorre investire sia dunque senz’altro quello dell’esecuzione penale esterna (o che si potenzi il sistema carcerario in modo da garantire il rispetto della dignità del detenuto ad un numero sempre più imponente di persone) ma occorre “investire”, non limitarsi a legiferare.

Quale messaggio desidera infine rivolgere ai lettori sull’importanza della funzione rieducativa della pena nella società contemporanea?

Una semplice riflessione: che se la pena viene eseguita in modo umano e nella profonda sebbene difficile comprensione che nessuno individuo è uguale a quell’io che era ieri o vent’anni fa, allora sì che si può pensare che la pena possa in un qualche modo educare.

Io credo che la società, la comunità non debba cercare la vendetta, ma è comprensibile che dalla stessa comunità non si può pretendere indulgenza all’indomani di un qualsivoglia crimine. E allora, solo quando “il lutto” sarà stato elaborato dalla comunità e l’autore di ogni crimine avrà iniziato un suo cammino, allora penso che si possa sperare che la società allenti, abbandoni la reazione punitiva e scelga la strada della pietà, dia voce all’umanità e si interroghi sul profondo senso educativo del vivere in comune, di scommettere sulla potenzialità dei risultati quando ispirati all’opposto senso dell’inclusione.

Cinzia Notaro