Riforma Zanettin sulla Responsabilità degli Avvocati: Opportunità o Minaccia per la Difesa?

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La recente proposta di legge sulla responsabilità civile degli avvocati rischia di diventare un’arma politica contro gli avvocati “scomodi”, limitando di fatto il diritto costituzionale alla difesa libera e indipendente.

Per approfondire alcuni aspetti giuridici e costituzionali di questa riforma abbiamo sentito l’avvocato Ascanio Amenduni, un  legale eclettico, con una profonda passione per i diritti umani, coltivata attraverso la pratica nelle corti europee di Strasburgo e Lussemburgo. Esperto in conciliazioni stragiudiziali, ha anche difeso vittime e imputati in processi legati a disastri di vario tipo, come il disastro aereo di Capo Gallo nel 2005, l’affondamento del motopeschereccio Francesco Padre nelle acque montenegrine nel 1994 e il disastro ambientale legato all’Ilva. Ha preso parte anche al celebre processo alle escort di Bari e ad altre vicende civili, penali, amministrative e costituzionali, tra cui quelle relative all’incendio del Teatro Petruzzelli di Bari. È stato presidente dell’Associazione Nazionale Stampa Forense e direttore del periodico Realtà Forense del Sindacato Avvocati di Bari, di cui è stato anche segretario. In gioventù, ha avuto una parentesi come cultore della materia nell’Istituto di Filosofia del Diritto dell’Università di Bari.

Avvocato, può spiegare cosa prevede attualmente la normativa in materia di responsabilità civile dell’avvocato (legge 247/2012) e quale vuoto o problema si intende colmare con la nuova legge?

L’attuale regime normativo sulla responsabilità dell’Avvocato è quello generale previsto per le prestazioni libero professionali dall’art. 2236, con riferimento agli artt. 1176 e 1218, del codice civile; la pratica giurisprudenziale ha chiarito che l’Avvocato in qualità di prestatore d’opera intellettuale risponde delle sue obbligazioni professionali per colpa lieve a meno che le sue prestazioni comportino soluzioni di problemi tecnici di particolare difficoltà, perché in questo caso risponde solo per dolo e colpa grave.

Come sono proliferate le cause a carico dei Medici, che hanno generato il fenomeno della “medicina difensiva”, cioè di quella che per non sbagliare non rischia, così nel tempo sono aumentate le cause contro gli Avvocati, spesso accusati per aver proposto ricorsi per Cassazione dichiarati inammissibili solo per interpretazioni non accolte dal Supremo Collegio. Anche in questo caso il risultato negativo è stato, oltre ad un maggiore ingolfamento degli Organi Giudiziari, anche una minore audacia degli Avvocati nella tutela dei diritti dei cittadini, all’insegna della riflessione “meglio non rischiare se ne devo pagare le conseguenze”.

Per questo motivo la riforma Zanettin di cui al Ddl n. 745, ha voluto temperare le conseguenze a carico degli Avvocati, prevedendo il loro esonero da responsabilità per aver promosso azioni giudiziali basate, non su errori, ma su interpretazioni plausibili delle norme di diritto, rigettate dai Giudici. In questo modo gli Avvocati saranno meno timorosi nel difendere i diritti dei cittadini e nel promuovere il progresso delle applicazioni normative, spesso affidato proprio ad atti di creativa e lungimirante audacia professionale forense. Del resto, un grande giurista come Gustavo Zagrebelsky, ha scritto in un suo libro che il diritto è come uno spartito musicale che ad ogni interpretazione muta, preparando il futuro. Si pensi a tutte quelle norme applicate costantemente per anni che poi hanno prodotto eccezioni di incostituzionalità sollevate dagli Avvocati, ed accolte dalla Consulta dopo la rimessione dell’Organo Giudiziale.

Quali obiezioni sono state sollevate?

L’obiezione principale è che le intenzioni della riforma siano tradite dall’applicazione pratica, ove essa si risolva nella creazione di uno scudo anche per iniziative giudiziarie estemporanee o “campate in aria” degli Avvocati, con conseguente danno per i clienti, esposti in tal modo,  a conseguenze non risarcibili.

Si vuole allineare l’avvocatura al regime di responsabilità dei magistrati (legge 117/1988) e in che misura?

In effetti la riforma mira a creare una simmetria con il regime di responsabilità dei Magistrati, sul presupposto che è un interesse della collettività avere sia Magistrati che Avvocati “le cui mani non tremino” mentre redigono i loro atti. Però la protezione dei Magistrati è molto più ampia e comunque nella prassi la norma che regola la loro responsabilità ha generato pochissimi casi applicativi, anche per la maggiore quantità di disposizioni limitative o dissuasive.

La proposta di legge Zanettin (DDL 745) mira a limitare la responsabilità civile dell’avvocato ai casi di dolo e colpa grave, escludendo l’ipotesi di responsabilità per colpa lieve e per l’interpretazione normativa. Quali i principali vantaggi di questa scelta? Quali i benefici e quali i rischi?

I benefici sono quelli di un’avvocatura più serena ed incisiva nell’esercizio della propria funzione costituzionale di difesa dei diritti dei cittadini, mentre i rischi sono quelli di lasciare questi diritti privi di risarcimento, nei casi in cui l’errore dell’Avvocato venga qualificato come errore di interpretazione di una norma, ma abbia costituito, in realtà, un vero azzardo.

Non rappresenta una limitazione al diritto del cliente al risarcimento?

Indubbiamente rappresenta una limitazione del diritto del singolo individuo, ma da un lato detta limitazione poteva essere applicata anche in assenza di una norma espressa, come quella della riforma, dall’altro lato rappresenta un costo sociale per avere il risultato collettivo di una Giustizia migliore, ovvero sempre più aggiornata, attraverso l’impulso dato dagli Avvocati al suo adeguamento interpretativo alle mutevoli condizioni economico sociali e culturali.

Questa riforma rappresenta davvero una “arma politica” contro gli avvocati scomodi o innovatori?

Ritengo di no, anzi porta alla loro moltiplicazione, cui tutti i cittadini hanno interesse. Parafrasando il testo di una canzone di De Gregori “un Avvocato lo vedi dal coraggio, dall’altruismo, dalla fantasia”.

Dal punto di vista costituzionale, l’art. 24 sancisce che la difesa è un diritto inviolabile. Questa norma potrebbe non garantire la difesa libera, la libera scelta delle tesi processuali, le strategie difensive audaci, l’innovazione giuridica?

Non vedo questo rischio, anzi vedo il sicuro beneficio, a condizione che di pari passo l’Avvocatura faccia registrare una crescita nella consapevolezza del suo ruolo costituzionale, attraverso una formazione professionale sempre più adeguata e accorsata.

Se la legge dovesse passare, come potrebbe cambiare la pratica quotidiana dell’avvocato “medio” e quella del cliente “medio”?

Il cambiamento, per costituire miglioramento, dovrebbe passare attraverso un più intenso confronto tra Avvocato e Cliente per scegliere le strategie interpretative delle norme vigenti, non solo più adatte al fine perseguito dal Cliente, ma anche più adeguate alla sua propensione al rischio, esattamente come avviene nei profili degli investimenti bancari. L’Avvocato medio sarà più reattivo e creativo, mentre il cliente sarà più consapevole e più proattivo. Ricordiamoci tutti che i progressi del diritto viaggiano sulle gambe di coloro che, come Avvocati, Clienti e Giudici, non si sono rassegnati allo status quo dell’interpretazione normativa, ma ne perseguono una innovativa in linea con i tempi, affinché si avveri l’aforisma di Sant’Agostino: “la Legge è per l’Uomo, non l’Uomo per la Legge”.

In che modo la legge potrebbe essere migliorata, emendata, corretta per salvaguardare la responsabilità e il diritto del cliente?

La riforma dovrebbe rimanere così perché quanto più analitica è la norma tanto più non possono esservi ricompresi casi di responsabilità meritevoli di sanzione.

Quale il punto critico centrale su cui giuristi, avvocati, clienti devono porre attenzione?

Devono comprendere che il Cliente non deve essere visto solo e semplicemente come un soggetto a cui dare un risultato, ma come un soggetto con cui condividere in qualche misura delle strategie giudiziarie ed i relativi rischi, tramite una sorta di maggiore empatia operativa, attraverso la quale si registri pure una crescita del livello socio-culturale comune, come è avvenuto grazie all’Istituto della Mediazione.

Cinzia Notaro